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Sez. U, Sentenza n. 1195 del 07/05/1973 (Rv. 363743 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - ATTIVITA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1973-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363743-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - ATTIVITA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITA.*

L'attivita del giudice dell'esecuzione ha carattere giurisdizionale, e pertanto, possono configurarsi, rispetto ad essa, questioni di giurisdizione nei confronti sia della pubblica amministrazione, sia dei giudici speciali, sia dello straniero.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 484

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)