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Sez. 2, Sentenza n. 11557 del 02/10/1985 Ud. (dep. 28/11/1985) Rv. 171245 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONFESSIONE RESA PER PURO CALCOLO - DINIEGO DELLE ATTENUANTI - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1985-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171245-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONFESSIONE RESA PER PURO CALCOLO - DINIEGO DELLE ATTENUANTI - LEGITTIMITÀ.*

Ai fini della concessione delle attenuanti generiche la confessione può essere valutata come elemento favorevole quando, essendo spontanea e derivando da una autonoma Determinazione di scelta, è indicativa di un ravvedimento meritevole di benevola considerazione. Tale non è l'ammissione di fatti, non contestabili nella loro certezza, resa non a seguito di ravvedimento ma di un preciso calcolo, per cui è legittimo il diniego. (V mass n 153777).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)