Sez. 2, Sentenza n. 1365 del 18/02/1999 (Rv. 523341 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI | Competenza del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi - Applicabilità in generale a tutti i casi di comunione di beni - Sussistenza.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI
L'art. 23 del codice di procedura civile, che stabilisce, per le cause tra condomini la competenza del giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi, concerne non la sola ipotesi di condominio di edifici, ma, più in generale, tutti i casi di comunione di beni ex art. 1100 e seguenti cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Proc. Civ. art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)