Sez. 3, Ordinanza n. 2245 del 15/06/1999 Cc. (dep. 25/09/1999) Rv. 214797 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DEL PUBBLICO MINISTERO | Provvedimento del tribunale del riesame - Legittimazione a ricorrere - Del solo P.M. presso questo tribunale.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DEL PUBBLICO MINISTERO
La previsione della possibilità di partecipazione del pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura stessa all'udienza del tribunale del riesame non è stata inserita anche con riferimento alla misura cautelare reale. Infatti gli artt. 324 e 325 cod. proc. pen. non sono stati modificati dal D.L. 23 ottobre 1996 n. 553, convertito in legge 23 dicembre 1996 n. 652, diversamente dall'art. 309 nel quale è stata introdotta tale previsione. Ne deriva che il pubblico ministero legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale menzionato è soltanto quello presso questo ufficio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 652, Decreto Legge 23/10/1996 num. 553 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)