Sez. 1, Sentenza n. 4108 del 20/06/1986 (Rv. 446902 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO - QUESTIONI ATTINENTI ED EVENTUALI VIOLAZIONI DI LEGGE - MANCATO COINVOLGIMENTO DEI LIMITI ESTERNO DELLE ATTRIBUZIONI DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - RICORSO EX ARTT. 111 COST. E 362 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO - QUESTIONI ATTINENTI ED EVENTUALI VIOLAZIONI DI LEGGE - MANCATO COINVOLGIMENTO DEI LIMITI ESTERNO DELLE ATTRIBUZIONI DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - RICORSO EX ARTT. 111 COST. E 362 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*
Con riguardo alla pronuncia del consiglio di stato resa in Sede di impugnazione di un provvedimento amministrativo, le questioni attinenti ad eventuali violazioni di legge, in cui sia incorso il giudice amministrativo nell'ambito del concreto Esercizio delle sue attribuzioni, e che non coinvolgano il limite esterno delle medesime (in relazione alla natura e consistenza della posizione soggettiva dedotta in causa), non sono denunciabili alle Sezioni Unite della Cassazione con ricorso a norma degli artt. 111 cost. E 362 cod. proc. civ. con la conseguenza che siffatto ricorso è conoscibile dalla Corte a Sezione semplice, al fine della declaratoria della sua inammissibilità. (V 5687/79, mass n 402285; (Conf 2566/84, mass n 434580; (Conf 2957/81, mass n 413503).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)