Sez. 2, Sentenza n. 2776 del 20/09/1972 (Rv. 360466 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - GIUDIZIO PROMOSSO DAL LAVORATORE PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA DEL LICENZIAMENTO PER MANCANZA DI GIUSTA CAUSA - QUESTIONE RELATIVA ALLA NULLITA DELLA CLAUSOLA CONTRATTUALE CONTENENTE IL TERMINE FINALE DEL RAPPORTO DEDOTTA IN VIA INCIDENTALE DALL'ATTORE - RICHIESTA DI ACCERTAMENTO CON VALORE DI GIUDICATO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO CONVENUTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - GIUDIZIO PROMOSSO DAL LAVORATORE PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA DEL LICENZIAMENTO PER MANCANZA DI GIUSTA CAUSA - QUESTIONE RELATIVA ALLA NULLITA DELLA CLAUSOLA CONTRATTUALE CONTENENTE IL TERMINE FINALE DEL RAPPORTO DEDOTTA IN VIA INCIDENTALE DALL'ATTORE - RICHIESTA DI ACCERTAMENTO CON VALORE DI GIUDICATO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO CONVENUTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Il datore di lavoro, convenuto dal lavoratore per la declaratoria di inefficacia del licenziamento per Mancanza di giusta causa, puo chiedere l'accertamento con efficacia di giudicato della questione, dedotta in via incidentale dall'attore, della nullita della clausola contrattuale contenente il termine finale del rapporto, ove sussista un suo interesse che trascende la controversia in atto, configurabile nei riflessi che il giudicato puo avere sulla decisione di altri possibili conflitti tra le parti (ad esempio sulla pretesa relativa alla indennita di anzianita).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)