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Sez. 3, Sentenza n. 9777 del 02/06/1981 Ud. (dep. 03/11/1981) Rv. 150803 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - NOZIONE - FATTISPECIE - ECOLOGIA.*
Stato
decisa il 1981-06-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150803-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - NOZIONE - FATTISPECIE - ECOLOGIA.*

La nozione di costruzione edilizia comprende qualunque manufatto autonomo ovvero modificativo di altro preesistente, che sia stabilmente infisso al suolo o ai muri di quello preesistente, anche se non costruito in muratura, ma comunque capace di trasformare in modo durevole l'area coperta, senza che abbia Rilevanza la più o meno facile rimovibilità. (nella specie era stato costruito un muretto in calcestruzzo ed una pista da ballo, senza concessione edilizia, in località monticchio laghi, sottoposto a vincolo paesaggistico. La suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito affermativa della penale responsabilità ex art. 17 lettera d legge n. 10 del 1977).*

Riferimenti normativi: Legge 29/06/1939 num. 1497 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)