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Sez. 1, Sentenza n. 1475 del 09/03/1982 (Rv. 419291 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SOCIETÀ - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE EX ART. 2949, COMMA PRIMO, COD. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI FALLIMENTO DI SOCIETÀ E DI AZIONE DI RESTITUZIONE DI ATTIVITÀ ATTRIBUITE AI SOCI USCITI.*
Stato
decisa il 1982-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419291-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SOCIETÀ - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE EX ART. 2949, COMMA PRIMO, COD. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI FALLIMENTO DI SOCIETÀ E DI AZIONE DI RESTITUZIONE DI ATTIVITÀ ATTRIBUITE AI SOCI USCITI.*

La prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2949, primo comma, cod. civ., opera con riguardo ai diritti che scaturiscono dal rapporto societario, e cioè dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta del contratto di società o che derivano dalle situazioni determinate dallo svolgimento della vita in società, mentre ne restano esclusi tutti gli altri diritti che trovano la loro ragion d'essere negli ordinari rapporti giuridici che una società può contrarre al pari di ogni altro soggetto. Pertanto, è soggetta alla suindicata prescrizione quinquennale l'Azione che il curatore di una società a R. l., dichiarata fallita, esercita, come avente causa di essa, al fine di ottenere la restituzione dai soci usciti dalla società di attività loro attribuite, previa declaratoria di nullità della deliberazione di approvazione del bilancio con conseguente distribuzione di utili ai soci, per violazione degli artt. 2423 e 2433 cod. civ., e degli Atti di cessione delle quote di alcuni soci ad altri mediante il trasferimento ai soci cedenti di diritti di credito della società verso terzi, per violazione degli artt. 2445 e 2437 cod. civ. in quanto risolventisi in una parziale liquidazione della società e nel recesso dei soci cedenti al di fuori dei modi stabiliti dalla legge. (V 5489/78, mass n 395263; (V 4109/74, mass n 372734; (V 2042/74, mass n 370321).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2423, Cod. Civ. art. 2433, Cod. Civ. art. 2437, Cod. Civ. art. 2445, Cod. Civ. art. 2949 CORTE COST., Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)