Sez. 3, Sentenza n. 1115 del 23/05/1969 Ud. (dep. 27/08/1969) Rv. 112638 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - PROMOVIMENTO DI PROCEDIMENTO PENALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - PERICOLO DI SVIAMENTO DELLE INDAGINI - SUFFICIENZA.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - PROMOVIMENTO DI PROCEDIMENTO PENALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - PERICOLO DI SVIAMENTO DELLE INDAGINI - SUFFICIENZA.*
Per la configurazione del delitto di cui all'art 367 cod pen non e necessario che l'autorita sia rimasta in concreto ingannata, ne che sia stato effettivamente promosso un procedimento penale, essendo sufficiente che vi sia stato pericolo di sviamento delle indagini, con conseguente turbamento dell'Esercizio dell'attivita giudiziaria. (V 108476, 108183, 108000, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 367
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)