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Sez. 3, Sentenza n. 411 del 18/02/1967 (Rv. 326331 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - EQUO FITTO - COMPETENZA DEL PRETORE - RICHIESTA DI - DETERMINAZIONE DELLA PIGIONE IN BASE AL CANONE DI UNA PRECEDENTE LOCAZIONE PROROGATA - RAPPORTO DI DIPENDENZA FRA I DUE RAPPORTI LOCATIVI - ACCERTAMENTO.*
Stato
decisa il 1967-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326331-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - EQUO FITTO - COMPETENZA DEL PRETORE - RICHIESTA DI - DETERMINAZIONE DELLA PIGIONE IN BASE AL CANONE DI UNA PRECEDENTE LOCAZIONE PROROGATA - RAPPORTO DI DIPENDENZA FRA I DUE RAPPORTI LOCATIVI - ACCERTAMENTO.*

Chiesta dal conduttore la Determinazione dell'ammontare del canone di una locazione stipulata dopo il 1 marzo 1947, sulla base del canone pattuito nel precedente contratto soggetto a regime vincolistico stipulato per lo stesso immobile con altro conduttore, rientra nella Competenza funzionale del pretore (art. 29 legge 23 maggio 1950, n.253) la questione se il contratto di locazione possa o meno considerarsi rinnovazione, sostituzione o novazione del contratto precedente e debba quindi ritenersi soggetto al controllo di legalita del canone.*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 29, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)