Sez. 3, Ordinanza n. 197 del 31/01/1975 Cc. (dep. 02/05/1975) Rv. 129979 - 01
EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI - SOSPENSIONE DEI LAVORI - ORDINE DEL SINDACO - EQUIPOLLENTI IN FUNZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: PROVVEDIMENTO DEL PRETORE.*
EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI - SOSPENSIONE DEI LAVORI - ORDINE DEL SINDACO - EQUIPOLLENTI IN FUNZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: PROVVEDIMENTO DEL PRETORE.*
L'ordine di sospensione dei lavori edilizi e atto tipico rientrante nella attribuzione del sindaco in materia urbanistica, che non ammette equipollenti nemmeno in funzione di polizia giudiziaria, per la semplice ragione che deve seguire ad una attivita di acclaramento, devoluta allo stesso sindaco, del presupposto per la sua emissione. L'art 32, comma secondo, della legge urbanistica ne impone infatti l'emanazione allorquando 'sia constatatà l'inosservanza di norme, prescrizioni e modalita esecutive, constatazione che deve essere compiuta dallo stesso organo di vigilanza. (fattispecie relativa a provvedimento pretorile che ordinava la sospensione di lavori edili, ritenuto illegittimo della suprema Corte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 222 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 231 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)