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Sez. 1 - , Ordinanza n. 7878 del 16/04/2020 (Rv. 657679 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Procedimento - Trattazione da parte di un giudice onorario - Rimessione della causa al collegio della sezione specializzata - Nullità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657679-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia svolto attività processuali e abbia poi rimesso la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, in quanto l'estraneità di detto giudice al collegio non assume rilievo a norma dell'art. 276 c.p.c., dato che, con riguardo ai procedimenti camerali, il principio di immutabilità del giudice non opera con riferimento ad attività svolte in diverse fasi processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 174, Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 1, Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 10, Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)