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Sez. 2, Sentenza n. 13230 del 14/04/1976 Ud. (dep. 11/12/1976) Rv. 134919 - 01

ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - ATTO NON DELEGABILE - SUA SOSTITUIBILITA CON ORDINI O MANDATI EMESSI DALL'AUTORITA GIUDIZIARIA DELEGATA.*
Stato
decisa il 1976-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/134919-01

ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - ATTO NON DELEGABILE - SUA SOSTITUIBILITA CON ORDINI O MANDATI EMESSI DALL'AUTORITA GIUDIZIARIA DELEGATA.*

In caso di delega di Atti istruttori, l'avviso di procedimento (ora comunicazione giudiziaria) prescritto dall'art 304 cod proc pen, sia che concerna l'imputato o l'indiziato di reita, sia che concerna altre parti, e anche se l'atto istruttorio delegato a norma dell'art 296 o 392, secondo comma cod proc pen sia il primo da compiere, deve essere dato dall'autorita giudiziaria delegante prima della delega, preliminarmente a qualsiasi attivita istruttoria, non essendo esso atto suscettibile di delega a norma delle Disposizioni sovraindicate. Tuttavia, qualora il primo atto istruttorio da compiere dall'autorita giudiziaria delegata nei confronti dell'imputato consista in un mandato od ordine di comparizione, od anche di cattura (purche notificato, non essendo sufficiente la sola emissione dei relativi Atti) questi possono ben sostituire la comunicazione giudiziaria non disposta dalla autorita delegante, non soffrendo in tal caso menomazione alcuna il regime garantistico previsto dalla legge del 1969, e cio considerato anche che la comunicazione giudiziaria deve contenere solo l'indicazione delle norme di legge violate e della data del fatto addebitato, mentre gli Atti suindicati offrono all'imputato la possibilita immediata di conoscere quanto meno anche i termini essenziali del fatto stesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 251, Cod. Proc. Pen. art. 253 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 261 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 296 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 392 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 393 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 398 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)