Sez. 1, Sentenza n. 29359 del 14/05/2009 Cc. (dep. 16/07/2009) Rv. 244826 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Natura dell'oblazione - Conseguenze.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE
L'atto di oblazione è un negozio giuridico unilaterale che, una volta formato o portato ad effetto, non è suscettibile di revoca, neanche sotto la forma indiretta dell'impugnazione nel merito del provvedimento definitorio che presuppone la sopravvivenza del rapporto processuale definitivamente estinto "in nuce" dall'iniziativa del privato che ha fatto venir meno la necessità di una decisione giurisdizionale sul merito dell'azione penale. Ne consegue che, una volta intervenuta, da parte del giudice, la determinazione dell'importo da versare a titolo di oblazione facoltativa, in accoglimento di un'espressa richiesta dell'imputato (nella specie proposta con opposizione a decreto penale), quest'ultimo, senza dedurre l'esistenza di errori di calcolo, non può più richiedere - stante l'irrevocabile del negozio processuale posto in essere - una riduzione dell'importo stabilito.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 141 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)