diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8830 del 09/10/1996 (Rv. 500014 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA | Procedimento di opposizione all'ordinanza sindacale di decadenza dall'assegnazione - Domanda volta a far dichiarare illegittimo il provvedimento per mancata assegnazione del termine per le deduzioni ex art. 51 legge Reg. Marche n. 38 del 1983 - Esperibilità per la prima volta nelle conclusioni dell'appello - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500014-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA

Nel giudizio di opposizione proposto, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 1035 del 1972, avverso il provvedimento del sindaco di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio popolare, è inammissibile, quale domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., la richiesta, formulata per la prima volta nelle conclusioni del processo di appello, volta a far dichiarare illegittimo il provvedimento stesso per mancata assegnazione dei trenta giorni per le deduzioni, come previsto dall'art. 51 della legge Regione Marche n. 38 del 1983.

Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 11 CORTE COST., Legge Reg. Marche 30/11/1983 num. 38 art. 50, Legge Reg. Marche 30/11/1983 num. 38 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)