Sez. 1, Sentenza n. 5675 del 19/06/1996 (Rv. 498192 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - IN GENERE | Dichiarazioni dei sostituti d'imposta - Presentazione con ritardo non superiore al mese - Riduzione ex art. 46, sesto comma d.P.R. n. 600 del 1973 - Applicabilità alla pena pecuniaria prevista al primo comma - Sanzione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - IN GENERE
In tema di sanzioni per violazioni di disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, nella ipotesi di presentazione della dichiarazioni dei sostituti d'imposta con ritardo non superiore al mese, la riduzione di un quarto, prevista dal sesto comma dell'art. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in virtù del richiamo contenuto nell'ultimo comma dell'art. 47 del citato d.P.R., va applicata alla pena pecuniaria prevista dal primo comma dello stesso art. 47.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 47 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)