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Sez. L, Sentenza n. 10375 del 30/07/2001 (Rv. 548600 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE | Natura - Ambito di applicazione - Adesione implicita da parte di entrambi i soggetti del rapporto di lavoro - Rilevanza - Accertamento - Spettanza al giudice del merito - Attribuzione al dipendente, con esplicito riferimento alla disciplina dettata dalla contrattazione collettiva, di un inquadramento di livello inferiore a quello corrispondente alle mansioni svolte secondo la medesima disciplina - Manifestazione di volontà contraria all'applicazione di detta disciplina - Configurabilità - Esclusione - Erronea applicazione di detta disciplina - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548600-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE

I contratti collettivi non aventi efficacia "erga omnes" costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti o che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti. Ne consegue che, ove una delle parti faccia riferimento, per la decisione della causa, ad una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, non efficace "erga omnes", il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata. In tale prospettiva, l'attribuzione al dipendente, operata con esplicito riferimento alla disciplina dettata dalla contrattazione collettiva, di un inquadramento professionale di livello inferiore rispetto a quello cui il lavoratore avrebbe avuto diritto, alla stregua della stessa contrattazione collettiva, in relazione alle mansioni in concreto espletate, integra non già una manifestazione di volontà di segno contrario all'adesione a detta disciplina, bensì una sua erronea applicazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)