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Sez. 1, Sentenza n. 1970 del 01/06/1976 (Rv. 380783 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - RILEVANZA IN SEDE DI CONDANNA GENERICA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380783-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - RILEVANZA IN SEDE DI CONDANNA GENERICA - ESCLUSIONE.*

Il comportamento colposo del creditore che abbia concorso a cagionare il danno non puo venir preso in considerazione in Sede di condanna generica al risarcimento del danno, ma, unicamente, nel successivo giudizio di liquidazione, nel quale, provvedendo alla liquidazione concreta del danno, il giudice puo diminuirne l'importo secondo la gravita della colpa e l'entita delle conseguenze che ne sono derivate, come dispone l'art 1227 cod civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)