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Sez. 6, Sentenza n. 543 del 15/02/1995 Cc. (dep. 17/05/1995) Rv. 201661 - 01

Impugnazioni - Interesse ad impugnare | Interesse del pubblico ministero - Nozione.
Stato
decisa il 1995-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201661-01

Impugnazioni - Interesse ad impugnare

La nozione di interesse all'impugnazione, relativamente al Pubblico ministero, quale organo costituito "pro iustitiae et legis tutela", viene in considerazione tutte le volte in cui egli ravvisi nell'emesso provvedimento una decisione in qualsiasi modo ingiusta. E se l'individuazione delle condizioni necessarie perché l'interesse all'impugnazione possa dirsi esistente non può che rapportarsi al pregiudizio derivante dalla statuizione oggetto del gravame, un ulteriore dato di qualificazione del requisito indicato dall'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen. diviene decisivo al fine di designarne la giuridica esistenza e che, proprio avendo di mira il provvedimento, si traduce nell'esigenza che esso sia "attualmente" idoneo a determinare il detto pregiudizio nella sfera giuridica di chi "comunque" ne subisce gli effetti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)