Sez. 3, Sentenza n. 1594 del 19/09/1970 (Rv. 347494 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - PROCEDIMENTO INSTAURATO DA UNA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO IN LUOGO DI QUELLA EFFETTIVAMENTE COMPETENTE - NULLITA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - PROCEDIMENTO INSTAURATO DA UNA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO IN LUOGO DI QUELLA EFFETTIVAMENTE COMPETENTE - NULLITA - ESCLUSIONE.*
Se in base alle Disposizioni innovative della legge 25 marzo 1958 n 260 anche nell'ipotesi di procedimenti promossi da privati l'inadempimento dell'Onere di individuare l'amministrazione competente comporta, al pari dell'errore nell'indicazione dell'organo competente a rappresentarla in giudizio, non la nullita del processo ma una semplice irregolarita eccepibile soltanto dall'amministrazione convenuta alla prima udienza e sempre sanabile, a maggior ragione nessun vizio di procedimento puo configurarsi ove l'iniziativa dell'instaurazione del processo sia stata assunta da una piuttosto che da un'altra amministrazione dello stato. (V 2019'64).*
Riferimenti normativi: Legge 25/03/1958 num. 260
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)