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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 68 del 1977

Decisione
decisa il 1977-04-13, depositata il 1977-04-20
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:68
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 8810

  • Processo penale
  • Sentenza di proscioglimento emessa dal giudice istruttore
  • Cod. proc. pen., art. 304 quater
  • Non prevede l'obbligo del deposito di motivi d'impugnazione da parte del pubblico ministero né attribuisce all'imputato facoltà di intervento e di difesa innanzi alla sezione istruttoria
  • Interpretazione alla luce di decisioni della corte
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 quater cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l'obbligo del deposito dei motivi di impugnazione da parte del p.m. avverso la sentenza di proscioglimento emessa dal g.i. e non attribuisce all'imputato facoltà di intervento e di difesa innanzi alla Sezione istruttoria, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., in quanto la Corte con la sent. n. 199 del 1975 ha esteso le garanzie di cui all'art. 372 cod. proc. pen. all'impugnazione delle sentenze istruttorie di proscioglimento, così eliminando la lamentata esclusione delle garanzie difensive.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304 quater del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1975 dal tribunale di Tolmezzo, nel procedimento penale a carico di Fulvio Tuniz, iscritta al n. 427 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 19 novembre 1975. Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1977 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
punto 1
Ritenuto che il tribunale di Tolmezzo con ordinanza emessa il 10 giugno 1975 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 quater del cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'obbligo del deposito di motivi d'impugnazione da parte del p.m. avverso la sentenza di proscioglimento emessa dal g.i., e non attribuisce all'imputato facoltà di intervento e di difesa innanzi alla Sezione istruttoria in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 199 del 1975 nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 387 del cod. proc. pen., ha esteso le garanzie di cui al precedente art. 372 all'impugnazione delle sentenze istruttorie di proscioglimento, così eliminando la lamentata esclusione delle garanzie difensive; che l'art. 304 quater, riguardante il deposito di atti nella fase istruttoria, interpretato come norma diretta a precludere le garanzie di difesa in questione, appare erroneamente richiamato.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 quater del codice di procedura penale sollevata dal tribunale di Tolmezzo, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze