Sez. 5, Sentenza n. 13942 del 16/10/1986 Ud. (dep. 09/12/1986) Rv. 174568 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - PROVOCAZIONE - PROVOCAZIONE PUTATIVA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - PROVOCAZIONE - PROVOCAZIONE PUTATIVA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Per l'applicabilità dell'esimente della provocazione, prevista per i reati di ingiuria e di diffamazione dal secondo comma dello art. 599 cod. pen., occorre che la reazione sia conseguenza di un fatto che per la sua intrinseca illegittimità o per la sua contrarietà alle norme del vivere civile abbia in sè la potenzialità di suscitare un giustificato turbamento nell'animo dell'agente. L'esimente in questione può anche configurarsi sotto il profilo della putatività, ai sensi dell'art. 59 cod. pen. (circostanze non conosciute o erroneamente supposte) qualora ricorra una ragionevole, anche se erronea, opinione dell'illiceità del fatto altrui, ma in tal caso si richiede che l'errore sia plausibile, ragionevole e logicamente apprezzabile. (Conf mass n 157432; (Conf mass n 143163; (Conf mass n 110453; (Conf mass n 099851).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 59, Cod. Pen. art. 599 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)