Sez. L, Sentenza n. 13839 del 08/11/2001 (Rv. 550102 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Riassunzione ad opera di una sola delle parti - Sufficienza - Conseguenze - Vizio nella notificazione dell'atto riassuntivo eseguito da altra parte - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE
Poiché, a norma dell'art. 392 cod. proc. civ., alla riassunzione della causa avanti al giudice di rinvio può provvedere disgiuntamente ciascuna delle parti, una volta che il giudizio sia stato riassunto correttamente da una delle parti si realizza il necessario impulso per la prosecuzione del processo nella nuova fase, sicché nessuna rilevanza assume il vizio di notificazione da cui risulti affetto l'atto riassuntivo in sede di rinvio eseguito da un'altra parte del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)