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Sez. 4, Sentenza n. 6858 del 02/03/1990 Ud. (dep. 11/05/1990) Rv. 184290 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - IN GENERE - SENTENZA DA ANNULLARE IN RELAZIONE AD ALTRI REATI NON INTERESSATI DALLA CAUSA ESTINTIVA E STRETTAMENTE CONNESSI CON QUELLO CHE DOVREBBE ESSERE DICHIARATO ESTINTO - PRINCIPIO DELLA NON SINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DELLA MOTIVAZIONE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - RATIO.*
Stato
decisa il 1990-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184290-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - IN GENERE - SENTENZA DA ANNULLARE IN RELAZIONE AD ALTRI REATI NON INTERESSATI DALLA CAUSA ESTINTIVA E STRETTAMENTE CONNESSI CON QUELLO CHE DOVREBBE ESSERE DICHIARATO ESTINTO - PRINCIPIO DELLA NON SINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DELLA MOTIVAZIONE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - RATIO.*

Il principio secondo cui, una volta intervenuta una causa estintiva del reato, la sentenza non è suscettibile di Sindacato in Sede di legittimità sotto il profilo del difetto di motivazione, non può trovare applicazione allorquando la sentenza debba essere comunque annullata in relazione ad altri reati non interessati dalla causa estintiva e strettamente connessi, sotto il profilo dell'accertamento della responsabilità, con quello che dovrebbe essere dichiarato estinto. In tal caso, infatti, deve prevalere l'esigenza di evitare, per quanto possibile, contrasti di giudicati nell'ambito dello stesso procedimento, lasciando al giudice di rinvio il compito di applicare la causa di Estinzione ove non ritenga che ricorrano le condizioni per un'assoluzione nel merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)