Sez. 1, Sentenza n. 1356 del 25/05/1966 (Rv. 322702 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (FORMA AD SUBSTANTIAM) - TRASFERIMENTO IMMOBILIARE - VENDITA - ATTO SCRITTO - NOZIONE - RICEVUTA DI CAPARRA - INSUFFICIENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (FORMA AD SUBSTANTIAM) - TRASFERIMENTO IMMOBILIARE - VENDITA - ATTO SCRITTO - NOZIONE - RICEVUTA DI CAPARRA - INSUFFICIENZA.*
La volonta negoziale necessaria a dar vita ad un contratto di compravendita di beni immobili deve essere consacrata in un atto scritto ad substantiam. Quindi, non e sufficiente un qualsiasi documento, ma e necessario che questo consacri la volonta di concludere il contratto, cioe e necessario che il documento sia stato posto in essere dalle parti al fine specifico di manifestare per iscritto tale loro volonta. Il giudizio espresso dai giudici di merito, secondo cui un documento (dichiarazione di ricevuta di una caparra) sia chiaramente indicativo del contenuto di una quietanza e non contenga gli estremi costitutivi del contratto di vendita, involge un apprezzamento di fatto, che si sottrae a Sindacato di legittimita, se congruamente motivato ed esente da vizi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1395, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)