diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 729 del 19/01/2010 (Rv. 611415 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Indicazione nella giustificazione di atti istruttori - Motivazione indipendente dall'atto menzionato nella giustificazione - Allegazione dell'atto menzionato - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di accertamento dell'imposta sulle successioni.
Stato
decisa il 2010-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611415-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

L'avviso di accertamento contenente nella sua giustificazione il riferimento ad atti procedimentali propri della fase istruttoria, ma dotato di una motivazione strutturalmente indipendente da essi, è validamente notificato al contribuente anche senza l'allegazione degli atti menzionati. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, in tema di imposta sulle successioni, aveva ritenuto valido l'avviso di accertamento di maggior valore degli immobili, recante la menzione di un'informativa del Comune sulla classificazione urbanistica dei beni, non allegata all'atto, che però risultava autonomamente e sufficientemente motivato).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)