Sez. 1, Sentenza n. 4404 del 28/02/2006 (Rv. 587752 - 01)
POSSESSO - CONSERVAZIONE | "Solo animo" - Presupposti - Possibilità di ripristinare "ad libitum" il contatto materiale con la cosa - Necessità.
POSSESSO - CONSERVAZIONE
Il possesso o la detenzione qualificata possono essere conservati "solo animo", purché il possessore abbia la possibilità di ripristinare il contatto materiale con la cosa non appena lo voglia; soltanto qualora questa possibilità sia di fatto preclusa da altri o da una obiettiva mutata situazione dei luoghi, l'elemento intenzionale non è da solo sufficiente per la conservazione del possesso (o della detenzione qualificata) che si perde nel momento stesso in cui è venuta meno l'effettiva disponibilità della cosa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)