Sez. L, Sentenza n. 2610 del 05/10/1974 (Rv. 371053 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA SENTENZA (O DECISIONE) IMPUGNATA - OMESSA INDICAZIONE - ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA SENTENZA (O DECISIONE) IMPUGNATA - OMESSA INDICAZIONE - ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE.*
L'inammissibilita del ricorso per Cassazione, comminata dall'art 366 n 2 cod proc civ, trovando la sua giustificazione nella necessita che la parte, nei confronti della quale sia stato presentato il ricorso, possa stabilire a quale provvedimento giurisdizionale si riferisca l'impugnazione, non si verifica quando, pur mancando l'indicazione della decisione impugnata, sussistano altri elementi testuali che ne rendano possibile l'identificazione, quali l'indicazione dell'autorita giudiziaria e della Sezione che l'ha emanata, delle generalita delle parti, del rappresentante del PM intervenuto nel processo e del domicilio dell'appellato, del numero ed anno dell'iscrizione della causa nel ruolo generale, della data di decisione e di quella di notificazione della sentenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)