Sez. 3, Sentenza n. 2638 del 22/06/1977 (Rv. 386320 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - CLAUSOLA CONDIZIONANTE LA GARANZIA ASSICURATIVA ALLA PROPRIETA DEL VEICOLO DA PARTE DEL DANNEGGIANTE ED AL DECORSO DI DUE ANNI DAL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE - APPROVAZIONE SPECIFICA PER ISCRITTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - CLAUSOLA CONDIZIONANTE LA GARANZIA ASSICURATIVA ALLA PROPRIETA DEL VEICOLO DA PARTE DEL DANNEGGIANTE ED AL DECORSO DI DUE ANNI DAL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE - APPROVAZIONE SPECIFICA PER ISCRITTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
La clausola, contenuta in un contratto di Assicurazione per la responsabilita civile automobilistica e limitante la garanzia assicurativa a che l'autoveicolo danneggiante sia di proprieta dell'assicurato e questi sia abilitato alla guida da piu di due anni, non stabilisce limitazioni di responsabilita a favore dello assicuratore ma specifica il contenuto della sua obbligazione e percio non dev'essere approvata specificamente per iscritto dallo assicurato. (V 431/73, mass n 362421).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)