Sez. U, Sentenza n. 1440 del 13/05/1972 (Rv. 358061 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - DEPOSITO DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE SULL'ELEGGIBILITA - FUNZIONE - DEPOSITO AD OPERA DELLE CONTROPARTI - IMPROCEDIBILITA - ESCLUSIONE.*
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - DEPOSITO DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE SULL'ELEGGIBILITA - FUNZIONE - DEPOSITO AD OPERA DELLE CONTROPARTI - IMPROCEDIBILITA - ESCLUSIONE.*
Nel contenzioso elettorale il deposito della deliberazione consiliare in tema di eleggibilita non e un Onere fine a se stesso, ma risponde all'esigenza processuale di porre il giudice in condizioni di avere integrale cognizione degli elementi della controversia e di controllare la tempestivita dell'Azione del ricorrente, onde, una volta soddisfatta tale esigenza, anche ad iniziativa di una delle controparti, cade il presupposto della improcedibilita.*
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 CORTE COST., Legge 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)