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Sez. 2, Sentenza n. 9571 del 14/04/2026 (Rv. 678889-01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IN GENERE | Deliberazioni dell’assemblea - Vizio di eccesso di potere - Per contrarietà all'interesse dell'ente collettivo o deviazione dal suo modo di essere - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678889-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IN GENERE

In tema di assemblee condominiali, non è configurabile un vizio di eccesso di potere delle deliberazioni come contrarietà all'interesse dell'ente collettivo o deviazione dal suo modo d'essere, giacché una deliberazione non può avere causa diversa da quella prevista ex lege, senza che rilevino i motivi individuali che abbiano mosso i singoli condomini ad adottarla; il voto di questi non costituisce, infatti, esecuzione di un rapporto contrattuale e non può quindi valutarsi secondo il canone di buona fede ex art. 1375 c.c., a salvaguardia dei concorrenti diritti patrimoniali dei comproprietari di minoranza, cosicché le determinazioni in sede assembleare non rappresentano atti di adempimento di un rapporto associativo e non sono preordinate alla migliore attuazione di un contratto connotato da una comunione di scopo.

Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)