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Sez. 3, Sentenza n. 6488 del 18/07/1996 (Rv. 498620 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Esecuzione forzata immobiliare - Vendita con incanto - Reati di turbata libertà degli incanti o di astensione dagli incanti, commessi con la partecipazione dell'aggiudicatario - Vizi di leggittimità dell'ordinanza di assegnazione - Configurabilità - Deducibilità con l'opposizione agli atti esecutivi.
Stato
decisa il 1996-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498620-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

Nell'espropriazione per esecuzione forzata immobiliare le irregolarità che si verifichino in sede di vendita con incanto a causa della commozione, con la partecipazione dell'aggiudicatario, dei reati di turbata libertà degli incanti o di astensione dagli incanti configurano vizi sostanziali di negozi processuali inerenti ad una fase del procedimento esecutivo che si chiude con l'ordinanza di assegnazione definita e pertanto sono deducibili come vizi di legittimità di tale ultimo atto esecutivo, con il rimedio dell'opposizione degli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., non anche con autonome azioni di accertamento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 353, Cod. Pen. art. 354, Cod. Proc. Civ. art. 537, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)