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Codice di Procedura Penale

Testo in vigore al

Art. 533 Avviso ai difensori

1. Il cancelliere della corte di cassazione appena pervenuti gli atti nella cancelleria avvisa il difensore che durante il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'avviso puo' esaminare nella stessa cancelleria gli atti e i documenti, estrarne copia e presentare nuovi documenti.

Art. 534 Fissazione dell'udienza e provvedimenti conseguenti

1. Per i ricorsi da discutersi in udienza pubblica, scaduto il termine stabilito nell'articolo precedente, il presidente fissa l'udienza e designa il relatore.

2. Il cancelliere comunica immediatamente gli atti al procuratore generale, che deve restituirli almeno cinque giorni prima dell'udienza.

3. Il procuratore generale, se ritiene conveniente, data la speciale importanza delle questioni proposte con il ricorso, di promuovere il giudizio delle sezioni penali unite, ne fa richiesta al primo presidente, il quale se l'accoglie, fissa la nuova udienza e designa il relatore.

4. Il cancelliere fa notificare ai difensori l'avviso del giorno stabilito per l'udienza almeno quindici giorni prima.

Art. 536 Dibattimento

1. Le regole stabilite circa la pubblicita', la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della discussione per i giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla corte di cassazione, in quanto sono applicabili.

2. Le parti private possono comparire soltanto per mezzo dei loro difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione ed hanno facolta' di depositare in cancelleria, non piu' tardi di otto giorni prima della udienza fissata per la discussione del ricorso, memorie a svolgimento dei motivi legalmente proposti sottoscritte da un avvocato iscritto nell'albo predetto.

3. Tali memorie devono essere comunicate nello stesso termine anche al procuratore generale a pena di inammissibilita'.

4. Nell'udienza stabilita il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa. Non e' necessario che siano presenti e che concludano i difensori delle parti. In luogo dell'avvocato nominato nell'atto della dichiarazione o con atto successivo, puo' parlare un altro avvocato iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione al quale sia stato conferito l'incarico con mandato speciale.

5. Dopo la relazione parla per primo il difensore della parte civile; indi il pubblico ministero pronuncia la sua requisitoria e successivamente i difensori del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e dell'imputato espongono le loro difese. Non sono ammesse repliche.

Sezione III. Della sentenza

Art. 537 Deliberazione e pubblicazione della sentenza

1. La corte di cassazione delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza, salvo che per la molteplicita' o per l'importanza delle questioni da decidersi il presidente ritenga opportuno di differire la deliberazione ad altra udienza prossima.

2. La sentenza e' pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato.

3. Si osservano, in quanto sono applicabili, le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 538 Rettificazione d'errori non determinanti annullamento

1. Gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di testi di legge non producono l'annullamento della sentenza impugnata, se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo. La corte tuttavia deve specificare nella sentenza le censure e le rettificazioni occorrenti e ordinare che siano comunicate al giudice che pronuncio' la sentenza impugnata.

2. Quando nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la specie o la quantita' della pena per errore di denominazione o di computo, la rettificazione e' fatta dalla corte di cassazione senza pronunciare annullamento.

3. Nello stesso modo si provvede quando occorre applicare disposizioni di legge piu' favorevoli all'imputato, anche se sopravvenute dopo la dichiarazione di ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto.

Art. 539 Annullamento senza rinvio

1. Oltre che nei casi particolarmente preveduti dalla legge, la corte pronuncia l'annullamento senza rinvio:

  1. 1° se il fatto non e' preveduto dalla legge come reato, se il reato e' estinto, o se l'azione non poteva essere iniziata o proseguita;

  2. 2° se il reato non e' di competenza del giudice ordinario;

  3. 3° se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione;

  4. 4° se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge;

  5. 5° se ricorre il caso preveduto dal secondo capoverso dell'articolo 445, ovvero se e' stata violata la disposizione del capoverso dell'articolo 477;

  6. 6° se la condanna e' stata pronunciata per errore di persona nel caso preveduto dall'articolo 87;

  7. 7° se vi e' contraddizione fra la sentenza o l'ordinanza impugnata ed un'altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale;

  8. 8° se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non e' ammesso l'appello;

  9. 9° in ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio, ovvero puo' essa medesima nei limiti della propria competenza dare i provvedimenti necessari.

Art. 540 Effetti dell'annullamento senza rinvio

1. Nel caso preveduto dal numero 2° dell'articolo precedente, la corte ordina che gli atti siano trasmessi all'Autorita' competente, che essa designa; in quello preveduto dal numero 5°, ordina la trasmissione degli atti all'ufficio competente del pubblico ministero; in quello preveduto dal numero 7°, ordina l'esecuzione della prima sentenza o dell'ordinanza, ma se si tratta di una sentenza di condanna, ordina l'esecuzione della sentenza che inflisse la condanna meno grave; in quello preveduta dal numero 8°, ordina l'esecuzione della sentenza di primo grado; e in quello preveduto dal numero 9°, da' i provvedimenti che occorrono.

2. La corte di cassazione quando ne e' il caso dichiara la cessazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza ordinate con la sentenza annullata.

Art. 541 Annullamento delle sole disposizioni civili della sentenza

1. La corte di cassazione, se annulla solamente le disposizioni o i capi della sentenza che riguardano la azione civile proposta a norma dell'articolo 23, rinvia la causa quando occorre al giudice civile competente per valore in grado d'appello anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile.

Art. 543 Annullamento con rinvio

1. Fuori dei casi preveduti dall'art. 539 e dai due articoli precedenti:

  1. 1) se e' annullata una ordinanza, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento;

  2. 2) se e' annullata la sentenza di una corte d'assise d'appello o di una corte d'appello, il giudizio e' rinviato rispettivamente ad un'altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte piu' vicina;

  3. 3) se e' annullata la sentenza di una corte d'assise, di un tribunale o di un pretore, il giudizio e' rinviato rispettivamente ad un'altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale dello stesso distretto piu' vicini ovvero alla piu' vicina pretura dello stesso circondario, anche se la pretura in cui fu pronunciata la sentenza annullata e' divisa in piu' sezioni o ha sedi distaccate;

  4. 4) se e' annullata la sentenza di un giudice istruttore o di una sezione istruttoria, gli atti sono trasmessi per nuova deliberazione rispettivamente allo stesso ufficio di istruzione o alla stessa sezione istruttoria; ma il giudice che ha pronunciato la sentenza annullata deve essere sostituito, e la sezione istruttoria deve essere composta con giudici diversi da quelli che pronunciarono la sentenza annullata. Se peraltro la cognizione del fatto per cui e' stato dichiarato non doversi procedere spetta al pretore, la corte di cassazione ordina che gli atti siano trasmessi per il giudizio al pretore competente;

  5. 5) se e' annullata la sentenza pronunciata in grado di appello dal giudice istruttore, a norma dell'art. 399, con la quale e' stata confermata la dichiarazione di non doversi procedere, gli atti sono trasmessi al pretore competente perche' proceda al giudizio. Se questo risulta di competenza del tribunale o della corte di assise, gli atti sono invece trasmessi al giudice istruttore per nuova deliberazione;

  6. 6) se e' annullata la sentenza del giudice di appello per effetto di una delle nullita' indicate nell'art. 185, verificatasi nel dibattimento di primo grado, la corte di cassazione rinvia gli atti al giudice di primo grado, per il giudizio.

Art. 544 Giudizio di rinvio dopo annullamento

1. Nel giudizio di rinvio non e' ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto e' stabilito nel capoverso dell'articolo 37. Se altre persone comprese nel precedente giudizio debbono essere giudicate per lo stesso reato, il giudice di rinvio in primo grado puo' disporre l'unione dei giudizi a norma dell'articolo 413.

2. L'imputato nel giudizio di rinvio puo' proporre nuovi mezzi di difesa, entro i limiti fissati dalla corte di cassazione per il giudizio stesso, anche se l'annullamento e' stato pronunciato su ricorso del pubblico ministero.

3. Non possono proporsi nel giudizio di rinvio nullita', che si affermano incorse nei precedenti giudizi o nell'istruzione.

4. Se fra piu' imputati condannati con la medesima sentenza taluno non ha proposto ricorso, l'annullamento pronunciato rispetto al ricorrente si estende di diritto agli altri, salvo che il motivo dell'annullamento concerna esclusivamente la persona che lo ha proposto.

5. Il giudice di rinvio giudica sui punti che furono oggetto dell'annullamento, con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza fu annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge.

6. In ogni caso, se l'imputato viene condannato, deve essere pronunciata contro di lui condanna anche al pagamento delle spese dei precedenti giudizi, escluso quello di cassazione quando l'annullamento e' stato determinato dal suo ricorso.

Art. 545 Annullamento parziale

1. Se l'annullamento non e' pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorita' di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata.

2. La corte di cassazione dichiara nel dispositivo quando occorre quali parti della sentenza rimangono in vigore. L'omissione di tale dichiarazione e' riparata dalla corte stessa in camera di consiglio con ordinanza che deve trascriversi in margine o in fine della sentenza e di ogni copia di essa posteriormente rilasciata. La detta ordinanza puo' essere pronunciata d'ufficio, ovvero promossa con domanda del presidente del collegio che deve giudicare per rinvio, del pubblico ministero presso il medesimo collegio, del pretore o della parte privata interessata. La domanda si propone con ricorso non soggetto ad alcuna formalita'.

Art. 546 Impugnabilita' della sentenza del giudice di rinvio

1. Il giudice di rinvio deve uniformarsi alla sentenza della corte di cassazione per cio' che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.

2. La sentenza del giudice di rinvio puo' essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti gia' decisi dalla corte di cassazione ovvero per inosservanza della disposizione della prima parte di questo articolo.

Art. 547 Procedimento a sezioni unite

1. La corte di cassazione procede a sezioni penali unite:

  1. 1° quando deve deliberare su di un ricorso proposto contro la sentenza di un giudice speciale, salvo che non sia diversamente stabilito;

  2. 2° negli altri casi particolarmente preveduti dalla legge.

2. La sentenza delle sezioni unite ha in ogni caso autorita' di giudicato irrevocabile sulle questioni con essa decise.

Art. 548 Decisione circa la competenza delle sezioni singole o delle sezioni unite

1. Alle sezioni unite spetta di giudicare sul dubbio circa la competenza delle sezioni stesse o delle sezioni singole.

2. La corte in camera di consiglio, se ritiene che il ricorso appartiene alla competenza delle sezioni singole, pronuncia ordinanza e il presidente designa la sezione che deve giudicare.

Art. 549 Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o d'inammissibilita' del ricorso

1. Con la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto e' condannata al pagamento delle spese del procedimento. E' inoltre condannata con la stessa sentenza a pagare alla Cassa delle ammende una somma da lire cinquecento a cinquemila.

2. Questa disposizione non si applica se e' stato rigettato o dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza che abbia inflitto la pena di morte.

Art. 550 Provvedimenti esecutivi della sentenza di cassazione

1. In ogni caso di annullamento senza rinvio o di rettificazione, il procuratore generale trasmette copia della sentenza della corte di cassazione al pubblico ministero presso la corte o il tribunale che ha emesso il provvedimento annullato, censurato o rettificato, ovvero, se tale provvedimento e' stato emesso dal pretore, al procuratore del Re presso il tribunale nel cui circondario il pretore risiede. Il pubblico ministero comunica immediatamente la sentenza predetta al primo presidente della corte, al presidente del tribunale o al pretore, con la richiesta di farne eseguire dal cancelliere annotazione in margine od in fine dell'originale del provvedimento annullato o rettificato e si accerta dell'adempimento, provvedendo anche ad ogni altro atto d'esecuzione che sia necessario.

2. Se l'annullamento fu pronunciato con rinvio, il procuratore generale trasmette senza ritardo gli atti del procedimento con la copia della sentenza al pubblico ministero presso il giudice di rinvio o al pretore che deve procedere al nuovo giudizio. Nel caso prevenuto dall'articolo 541, la copia della sentenza e gli atti sono trasmessi alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato.

3. Per l'osservanza delle disposizioni precedenti il cancelliere della corte di cassazione deve trasmettere le necessarie copie della sentenza al procuratore generale entro otto giorni da quello in cui la sentenza fu depositata nella cancelleria.

4. Quando la corte di cassazione ha dichiarato inammissibile o rigettato il ricorso, il cancelliere entro tre giorni da quello in cui fu pronunciata la decisione ne comunica il dispositivo all'Autorita' competente per l'esecuzione.

Art. 551 Liberazione

1. Quando in seguito alla sentenza della corte di cassazione deve cessare per qualsiasi causa la detenzione dell'imputato o la sua sottoposizione a pene accessorie o a misure di sicurezza, il procuratore generale presso la corte di cassazione al piu' tardi nel giorno successivo a quello in cui la sentenza fu pronunciata ne comunica il dispositivo al pubblico ministero presso la corte o il tribunale che pronuncio' la sentenza impugnata o al pretore, affinche' ordini la immediata liberazione del detenuto e dia gli altri provvedimenti occorrenti.

Art. 552 Inoppugnabilita' delle sentenze della corte di cassazione

1. Tutti i provvedimenti della corte di cassazione in materia penale, anche se emessi dalle singole sezioni, sono inoppugnabili.

Capo III. Della revisione

Art. 553 Sentenze soggette a revisione

1. E' ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna divenute irrevocabili pronunciate in primo grado o in grado d'appello dall'Autorita' giudiziaria ordinaria, anche se la pena e' gia' espiata o e' estinta, quando si tratta:

  1. 1° di condanna per delitto;

  2. 2° di condanna per contravvenzione, se in conseguenza di essa il condannato e' stato dichiarato contravventore abituale o professionale.4093