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Sez. 2, Sentenza n. 25351 del 28/11/2014 (Rv. 633535 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO | Preliminare di compravendita - Risoluzione per inadempimento - Spese sostenute dal promissario acquirente per l'adempimento (nella specie, costi per prestazioni professionali) - Risarcibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633535-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO

Il contratto preliminare (nella specie, di compravendita immobiliare) crea un rapporto obbligatorio tra le parti, le quali, in vista dell'adempimento dedotto in obbligazione, sono tenute a sostenere le spese inerenti l'obbligazione di trasferimento della proprietà, sicché, in caso di inadempimento del promissario venditore, il promissario acquirente ha diritto al ristoro di tutti i conseguenti pregiudizi subiti, ivi incluse le spese che siano state sostenute per i professionisti la cui opera si sia resa necessaria per il trasferimento dell'immobile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)