Sez. 1, Sentenza n. 172 del 28/01/1970 (Rv. 344954 - 01)
CONCORRENZA - CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - DISCREDITO - DENIGRAZIONE - PRESUPPOSTI - FALSITA DEI FATTI - NECESSITA - ESCLUSIONE - DIVULGAZIONE IN FORMA TENDENZIOSA O SCORRETTA DI CIRCOSTANZE O NOTIZIE VERE - SUFFICIENZA.*
CONCORRENZA - CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - DISCREDITO - DENIGRAZIONE - PRESUPPOSTI - FALSITA DEI FATTI - NECESSITA - ESCLUSIONE - DIVULGAZIONE IN FORMA TENDENZIOSA O SCORRETTA DI CIRCOSTANZE O NOTIZIE VERE - SUFFICIENZA.*
Ai fini della sussistenza della concorrenza sleale per denigrazione non e richiesta, come presupposto indispensabile, la falsita dei fatti affermati, giacche puo costituire atto illecito, non conforme ai principi della correttezza professionale, anche la divulgazione di circostanze o notizie vere, idonee a determinare discredito sui prodotti o sull'attivita di una impresa concorrente, ove la divulgazione venga effettuata in maniera tendenziosa, o, comunque, scorretta. (V 1397-69, massima n 340148 3448-68, massima n 336559).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)