Sez. 2, Sentenza n. 8001 del 07/04/2011 (Rv. 617268 - 01)
NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI | "Pactum fiduciae" riguardante beni immobili - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Fondamento.
NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI
Il "pactum fiduciae" con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da costui designato, richiede, allorché riguardi beni immobili, la forma scritta ad "substantiam", atteso che esso è sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l'art. 1351 cod. civ. prescrive la stessa forma del contratto definitivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)