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Sez. T, Ordinanza n. 28862 del 31/10/2025 (Rv. 676735-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Intimazione di pagamento conseguente ad atto impositivo divenuto definitivo - Natura di nuovo atto impositivo - Esclusione - Sindacabilità soltanto per vizi propri - Conseguenze in tema di eccezione di prescrizione del credito.
Stato
decisa il 2025-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676735-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

L'intimazione di pagamento che fa seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo non costituisce un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito, essendo pertanto precluso al contribuente eccepire, con l'impugnazione della successiva intimazione di pagamento, la prescrizione del credito, sebbene già maturata prima della notificazione degli atti prodromici non impugnati.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)