Sez. L, Sentenza n. 10308 del 16/07/2002 (Rv. 555810 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Divieto di cumulo tra prestazioni assistenziali e previdenziali per invalidità da causa servizio o di lavoro a norma dell'art. 3, primo comma, legge n. 407 del 1990 - Deroga apportata dallo stesso art. 3, comma primo bis - Portata.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Il cumulo fra prestazioni a carattere diretto concesse a seguito di invalidità contratte per causa di lavoro o servizio e prestazioni assistenziali, vietato in linea generale dall'art. 3, comma primo, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è consentito in base alla deroga apportata dal comma primo bis del medesimo articolo della legge citata, introdotto dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, limitatamente ai casi di attribuzione assistenziale in favore degli invalidi civili totali già erogata alla data del 1 gennaio 1992.
Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 407 art. 3 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)