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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 16 del 1988

Decisione
decisa il 1988-01-13, depositata il 1988-01-19
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:16
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 10181

  • Regione emilia-romagna
  • Personale dipendente
  • Aumento di organico
  • Copertura dei posti
  • Ammissione ai concorsi
  • Manifesta infondatezza della questione.
  • Legge reg. emilia-romagna riapprovata il 24 febbraio 1982, artt. 5 e 6.
  • Cost., artt. 117, 3, 97.
Leggi la massima
I c.d. accordi nazionali per il personale delle Regioni stipulati prima della legge quadro sul pubblico impiego costituiscono un mero fatto politico,di fronte al quale resta del tutto integro il potere della Regione di disciplinare autonomamente, ai sensi dell'art. 117 Cost., l'organizzazione dei propri uffici e l'ordinamento delle carriere. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt, 117, 3 e 97 Cost. - degli artt. 5 e 6 della legge della Regione Emilia Romagna, riapprovata il 24 febbraio 1982, che prevedono l'utilizzazione delle graduatorie dei concorsi interni per la copertura di posti derivanti da un aumento di organico e dispongono sull'ammissione ai concorsi a posti di alcune qualifiche funzionali). - cfr. Sent. n. 217/1987.

Norme impugnate

  • art. 5 delibera legislativa Regione Emilia Romagna 24 febbraio 1982
  • art. 6 delibera legislativa Regione Emilia Romagna 24 febbraio 1982

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge riapprovata il 24 febbraio 1982 dal Consiglio regionale, recante "Variazioni alle leggi regionali 23 aprile 1979, n. 12 e 22 ottobre 1979, n. 34", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 13 marzo 1982, depositato in cancelleria il 22 marzo successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorso 1982; Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
punto 1
Ritenuto che con ricorso notificato il 13 marzo 1982 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., e 67, legge 10 febbraio 1953, n. 62, degli artt. 5 e 6 della legge dell'Emilia-Romagna recante "Variazioni alle leggi regionali 23 aprile 1979, n. 12 e 22 ottobre 1979, n. 34", legge riapprovata, ai sensi dell'art. 127 Cost., il 24 febbraio 1982; che secondo il Governo gli artt. 5 (che prevede l'utilizzazione delle graduatorie dei concorsi interni banditi a norma dell'art. 52, legge regionale n. 12 del 1979, anche per un'aliquota dei posti disponibili a seguito del primo aumento della dotazione organica complessiva del ruolo unico regionale) e 6 (che detta disposizioni sull'ammissione ai concorsi a posti di alcune qualifiche funzionali) violano il contenuto del contratto nazionale del personale delle Regioni a Statuto ordinario, che consente solo il concorso pubblico per la copertura dei posti vacanti (salva la riserva per i collaboratori regionali di ruolo inquadrati in qualifiche funzionali appartenenti a livelli retributivi inferiori e mai per la copertura dei posti derivanti da aumento di organico), e fissa in diverso modo i requisiti per l'ammissione dei dipendenti regionali ai pubblici concorsi per la copertura dei posti vacanti nel ruolo unico; che, a giudizio del ricorrente, la corrispondenza della normativa regionale in materia di ordinamento del personale ai contenuti della disciplina emersa dalla contrattazione collettiva può essere considerata alla stregua di un princìpio fondamentale che si impone alla competenza legislativa concorrente in tema di ordinamento degli uffici; che la Regione Emilia-Romagna si è costituita fuori termine;
punto 2
Considerato che la Corte costituzionale si è pronunciata (sent. n. 217 del 1987) nel senso che ai c.d. accordi nazionali per il personale delle Regioni - uno dei quali, per la precisione quello stipulato il 22 luglio 1980, viene invocato come parametro di legittimità nel presente giudizio - stipulati prima della legge quadro sul pubblico impiego, e quindi "da soggetti diversi da quelli prescritti e con procedure sfornite del tutto delle garanzie predisposte dalla predetta legge", non si può riconoscere "un significato diverso da quello di un mero fatto politico, ancorché rilevante come tale, di fronte al quale il potere della Regione di disciplinare l'organizzazione dei propri uffici e l'ordinamento delle carriere ex art. 117 Cost. resta del tutto integro, libero cioè di seguire le proprie autonome valutazioni e di discostarsi pertanto dal contenuto dell'accordo stesso"; che non essendo emerse nuove argomentazioni che inducano la Corte a modificare la propria giurisprudenza, né risultando altrimenti violati dalla legge impugnata i parametri indicati nel ricorso, la questione di costituzionalità degli impugnati artt. 5 e 6 della legge regionale va dichiarata manifestamente non fondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge della Regione Emilia-Romagna, riapprovata il 24 febbraio 1982, recante "Variazioni alle leggi regionali 23 aprile 1979, n. 12 e 22 ottobre 1979, n. 34", sollevata, in riferimento agli artt. 117, 3 e 97 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CORASANITI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze