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Sez. 3, Sentenza n. 12051 del 07/11/1992 (Rv. 479392 - 01)

Deposito (contratto di) - In albergo - Responsabilità dell'albergatore - In genere | Disposizioni degli artt. 1783 e 1785 bis nel testo modificato dalla legge n. 316 del 1978 - Applicabilità ai rapporti con le imprese di produzione ed esercizio dei teatri pubblici o privati - Conseguenze.
Stato
decisa il 1992-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479392-01

Deposito (contratto di) - In albergo - Responsabilità dell'albergatore - In genere

Le disposizioni del codice civile sul deposito in albergo (artt. da 1783 a 1785 bis nel testo modificato dalla legge 3 giugno 1978 n. 316) sono applicabili, in virtù del rinvio operato dall'art. 1786 cod. civ., anche ai rapporti con le imprese di produzione ed esercizio dei teatri pubblici o privati che, in quanto responsabili della custodia, rispondono, pertanto, del deterioramento, della distruzione o della sottrazione del materiale destinato alla esecuzione della rappresentazione teatrale secondo i principi della responsabilità "ex recepto" (nel caso specifico, trattavasi della sottrazione di materiale scenico depositato nel teatro di proprietà del Comune).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1783, Cod. Civ. art. 1784, Cod. Civ. art. 1785, Cod. Civ. art. 1785 bis, Cod. Civ. art. 1786, Legge 03/06/1978 num. 316

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)