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Sez. 6, Sentenza n. 1782 del 10/06/1993 Cc. (dep. 21/07/1993) Rv. 194609 - 01

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Decreto - Richiesta di riesame | Riesame - Ordinanza del Tribunale - Motivazione - Elementi di fatto - Esposizione - Necessità - Mancanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1993-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/194609-01

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Decreto - Richiesta di riesame

L'ordinanza emessa dal tribunale in sede di riesame del sequestro probatorio (artt. 257 e 324 cod. proc. pen.) deve seguire lo schema formale di motivazione previsto dall'art. 125, comma terzo, cod. proc. pen.. Costituisce parte integrante della motivazione del provvedimento l'esposizione degli elementi di fatto ritenuti e posti a fondamento del giudizio, alla quale deve rifarsi la Corte di cassazione per esercitare il controllo di legittimità sull'adeguatezza, congruità e logicità della motivazione del provvedimento impugnato, essendole inibito di accedere alla consultazione degli atti al fine di verificare la carenza o illogicità della motivazione. Ove tale ricostruzione manchi o risulti frammentaria, tanto da non rendere intellegibile l'esatto contorno storico e processuale della vicenda, la Corte viene posta nella impossibilità di esplicare correttamente il suo ruolo di pura legittimità. Ne consegue la nullità del provvedimento. In particolare, nel provvedimento deve essere indicata l'ipotesi concreta del reato per cui si procede, sia pure sinteticamente e con l'approssimazione che lo stato delle indagini permette, non essendo sufficiente la sola indicazione degli articoli di legge, e ciò al fine di stabilire la relazione esistente tra la cosa sequestrata ed il reato per consentire al giudice dell'impugnazione di valutarne la sussistenza e la legittimità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)