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Sez. 1, Sentenza n. 3431 del 29/03/1991 (Rv. 471497 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - In genere | Procedimento - Giudizi di cognizione - Legittimazione del commissario giudiziale.
Stato
decisa il 1991-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471497-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - In genere

Nella procedura di concordato preventivo, se al commissario giudiziale è riconosciuta legittimazione nei giudizi di cognizione, la medesima è negata al curatore, essendo la vicenda processuale fallimentare un mero riflesso di quella concordataria, come si desume dallo stesso art. 183 L.F., nella parte in cui dispone che l'appello contro la sentenza che omologa o respinge il concordato deve essere notificata al commissario giudiziale, al debitore ed alle parti costituite in giudizio, con esclusione, quindi, del curatore, del quale pure può ipotizzarsi l'esistenza con riferimento al caso di reiezione del concordato. Pertanto, nell'ipotesi in cui, respinta dal tribunale la proposta di omologazione del concordato e dichiarato il fallimento, la sentenza venga appellata ai sensi dell'art. 183 L.F. e riformata dalla Corte di appello che omologa, invece, il concordato, il curatore di detto fallimento è privo di legittimazione ad impugnare per cassazione la sentenza di appello.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)