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Sez. 2, Sentenza n. 8202 del 11/08/1990 (Rv. 468809 - 01)

APPALTO - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - DENUNCIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI O DELLE DIFFORMITÀ DA PARTE DELL'APPALTATORE - SUPERFLUITÀ DELLA DENUNCIA - CONTESTAZIONE DELLA PROPRIA RESPONSABILITÀ DA PARTE DELL'APPALTATORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468809-01

APPALTO - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - DENUNCIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI O DELLE DIFFORMITÀ DA PARTE DELL'APPALTATORE - SUPERFLUITÀ DELLA DENUNCIA - CONTESTAZIONE DELLA PROPRIA RESPONSABILITÀ DA PARTE DELL'APPALTATORE - IRRILEVANZA.*

Il riconoscimento dei vizi o delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore, che ai sensi dell'articolo 1667 cod. civ. importa la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, è sussistente anche se l'appaltatore, ammessa l'esistenza del vizio, contesti o neghi in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione la propria responsabilità, e dà origine ad un rapporto nuovo, fonte di autonome obbligazioni per l'appaltatore. (Conf 1664/80, mass n 405270).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)