Sez. 3, Sentenza n. 2987 del 27/09/1968 (Rv. 335813 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE - LIMITI - TERMINI SCADENTI DOPO IL 15 SETTEMBRE - INAPPLICABILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE - LIMITI - TERMINI SCADENTI DOPO IL 15 SETTEMBRE - INAPPLICABILITA.*
L'art. 1, comma primo, della l. 14 luglio 1965, n. 818, il quale dispone che il corso dei termini processuali scadenti fra il primo agosto ed il 15 settembre e sospeso di diritto fino a quest'ultima data, deve essere interpretato tenendo conto sia della espressione letterale delle parole che della ratio legis, nel senso che la sospensione concerne esclusivamente i termini che scadono entro il suddetto periodo, e non concerne invece i termini che scadono dopo di esso. (nella specie, la Corte regolatrice ha dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione proposto in data 3 novembre 1965, avverso sentenza notificata il 23 luglio 1965). (Conf. Alle sent. N. 2782-68, 335414; n. 449-68, mass. N 331473' n. 78-68, mass. 330908).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)