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Approvazione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Testo in vigore al

Art. 27 Art. 6 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637

1. La Commissione censuaria centrale non puo' deliberare se non sono presenti otto membri, oltre il presidente o il vice-presidente.

2. I commissari supplenti devono intervenire alle adunanze, sia per tenersi al corrente sull'andamento delle operazioni, sia per fornire schiarimenti e coadiuvare la Commissione nei suoi lavori. Essi concorrono a formare il numero legale nell'assenza di membri effettivi. In tal caso hanno voto deliberativo.

3. I membri supplenti hanno del pari voto deliberativo quando sono relatori.

4. I membri della Commissione debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti l'interesse proprio e quello dei loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, coniuge, suoceri, generi e nuore; altrimenti le deliberazioni stesse sono nulle. Possono pero' assistere o prendere parte alle discussioni che vi si riferiscono, ma non possono esserne relatori.

5. Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti ed in caso di parita' prevale quello del presidente.

6. Qualora taluno dei membri si astenga dal voto, il numero dei votanti e' formato non tenendo conto dell'astensione.

7. Chi presiede esprime per ultimo il proprio voto.

8. Di tutte le adunanze della Commissione censuaria contrale saranno compilati i processi verbali.

Art. 28 Art. 7 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637

1. Alla dipendenza della Presidenza della Commissione sono posti il Collegio dei periti catastali e la Segreteria.

2. Il Collegio dei periti e' composto di un ingegnere capo, con le funzioni di capo del Collegio, e di quel numero di tecnici che potra' essere richiesto dalle esigenze del servizio.

3. La segreteria e' composta di uno o piu' segretari.

4. All'uno ed all'altra e' aggregato il personale d'ordine necessario.

5. I funzionari componenti il Collegio dei periti e la Segreteria vengono destinati a tale ufficio e ne vengono esonerati con decreto Ministeriale, sentito il direttore generale del Catasto ed il Vice-presidente della Commissione.

6. E' fatto assoluto divieto al Collegio dei periti ed alla Segreteria di comunicare, senza esplicito consenso della Presidenza, qualunque atto, documento o decisione della Commissione, a chi non faccia parte della Commissione medesima.

Art. 29 Art. 8 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637

1. I locali, mobili, oggetti di cancelleria, stampati e quanto occorra per la Commissione e la Segreteria, sono provveduti, sopra richiesta della Presidenza, dall'Ufficio generale del Catasto.

Art. 30 Art. 9 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637

1. La Commissione censuaria centrale corrisponde direttamente tanto con l'Ufficio generale del Catasto, quanto con gli Uffici esterni del Catasto, con le Commissioni provinciali e comunali, e con qualunque altra autorita' od ufficio.

2. Pero' le decisioni definitive della Commissione sono sempre comunicate pel tramite dell'Ufficio generale del Catasto.

3. Si comunicano anche all'Ufficio generale medesimo le decisioni di massima prese dalla Commissione centrale, in qualunque stadio dei suoi lavori.

Art. 31 Art. 10 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637

1. I delegati della Commissione censuaria centrale, per avere accesso alle private proprieta' nell'adempimento dei loro uffici, devono essere muniti di un certificato rilasciato dal Presidente, o dal Vice-presidente della Commissione medesima.

Art. 32 Art. 11 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637

1. Con decreto dei Ministro per le finanze sara' provveduto all'assegnazione di una indennita' annua ai componenti la Commissione censuaria centrale in misura non eccedente la somma di lire seimila per i membri effettivi e di lire tremila per quelli supplenti.

2. Inoltre, agli stessi componenti che non risiedano a Roma e che non siano funzionari dello Stato, spettano le indennita' di viaggio e di soggiorno che giusta le vigenti disposizioni competono ai funzionari dello Stato di grado 4°. Le stesse indennita' spettano per ogni giorno di permanenza fuori Roma per l'espletamento degli incarichi attribuiti alla Commissione.

3. Ai funzionari dello Stato competono, invece, nei casi di cui al precedente comma, le indennita' di viaggio e di soggiorno fissate dalle vigenti disposizioni in relazione al loro grado gerarchico.

Art. 33 Art. 23, 2° comma, legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; art. 1 legge 21 giugno 1928, n. 1773

1. I componenti le Commissioni censuarie comunali sono nominati uno dall'intendente di finanza della Provincia fra tre lavoratori dell'agricoltura, residenti nel Comune e designati dalla competente Unione provinciale sindacale, e gli altri, per meta' dallo stesso intendente di finanza e per l'altra meta' dal podesta' del Comune, fra i contribuenti inscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria del Comune, designati, per questa ultima meta', in numero triplo di quello dei commissari da eleggere, dall'Unione provinciale degli agricoltori.

2. Per il comune di Roma provvedono, in luogo dell'intendente e del podesta', rispettivamente il Ministro per le finanze ed il Governatore.

3. La Commissione elegge nel suo seno il presidente.

4. Le Commissioni provinciali sono composte di un presidente nominato dal Ministro per le finanze, e di commissari nominati per meta' dallo stesso Ministro, e per l'altra meta' dal Consiglio provinciale delle corporazioni, su designazione, per quest'ultima meta', sempre in numero triplo di quelli da eleggere, per un membro, dall'Unione provinciale dei lavoratori dell'agricoltura, e per i rimanenti, dall'Unione provinciale degli agricoltori.

5. Il numero dei componenti di queste Commissioni e' determinato dal regolamento.

6. Il segretario della Commissione censuaria provinciale e' nominato dall'intendente di finanza tra i funzionari del locale Ufficio tecnico del catasto ovvero in mancanza, dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio, di concerto con l'ingegnere capo dell'Ufficio interessato.

Art. 34 Art. 24 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª

1. Salvo i casi di esenzione che saranno stabiliti dal regolamento, l'Ufficio di membro delle Commissioni censuarie comunali e provinciali e' obbligatorio. Coloro che si rifiuteranno di accettarlo incorreranno in una pena pecuniaria da lire venti a lire duecento.

Art. 36 Art. 2, comma 1°, 2° e 3°, art. 5, comma 1° e 4°, del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, ed art. 4 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276

1. I prospetti delle qualita', classi e tariffe, completati o formati di nuovo ai sensi dell'art. 13 del presente testo unico, saranno sottoposti all'esame delle Commissioni censuarie, e poi resi definitivi con la procedura seguente,

2. L'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici, non appena ultimate le operazioni per la circoscrizione per la quale si sara' stabilito di attuare il catasto a mente dell'articolo 51 del presente testo unico, comunichera' a ciascuna Commissione censuaria comunale i risultati ottenuti pel suo Comune, i quali saranno resi ostensibili ai possessori di terreni per 30 giorni consecutivi. La Commissione entro 60 giorni dalla comunicazione avra' facolta' di reclamare alla Commissione censuaria centrale contro i risultati predetti tanto in via assoluta quanto in via comparativa.

3. La Commissione censuaria centrale, sentite le Commissioni censuarie provinciali, che dovranno pronunciarsi entro un mese dalla completa comunicazione dei reclami della circoscrizione per la quale si sara' stabilito di attuare il catasto, nonche' l'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici, decidera' inappellabilmente sui reclami e stabilira' in via definitiva le nuove tariffe comune per comune.

Art. 37 Art. 29 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23; art. 3 e 5 R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17

1. Le mappe, i risultati delle misure e dell'applicazione delle qualita' e delle classi alle singole particelle dei terreni saranno pubblicati a cura dell'Amministrazione catastale. Le mappe saranno depositate all'Ufficio comunale ed ostensibili.

2. Contro i risultati della misura e del classamento i possessori interessati potranno reclamare in prima istanza alla Commissione censuaria comunale ed in appello alla Commissione censuaria provinciale. Il diritto di appello spettera' anche all'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici di finanza, che curera' l'istruzione dei reclami presentati dai possessori e li trasmettera' poi alla Commissione censuaria competente.

3. Contro le decisioni pronunciate in appello dalla Commissione censuaria provinciale e' ammesso il ricorso alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima o per violazione di legge.

4. L'Amministrazione del Catasto e la Commissione provinciale, od anche la minoranza di essa, potranno ricorrere alla Commissione centrale nel caso che ritenessero erronei i criteri seguiti in singoli comuni, nella applicazione delle qualita' e classi.

5. Le mappe potranno essere pubblicate anche prima della formazione delle tariffe, per gli effetti della legge di cui all'art. 10 del presente testo unico.

Art. 38 Art. 4 e 5 R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17

1. Tanto i risultati della misura e del classamento quanto le decisioni della Commissione censuaria comunale saranno portati a conoscenza degli interessati, depositando alla sede del Comune le mappe e gli atti che li contengono; e rendendo ostensibili per 60 giorni, prorogabili di altri 60 dal Ministero delle finanze, le mappe e gli atti coi risultati della misura e del classamento, e per 30 giorni gli atti che contengono le decisioni della Commissione censuaria comunale.

2. Durante il tempo in cui le mappe e gli atti predetti saranno resi ostensibili dovranno essere prodotti i reclami e gli appelli.

3. Dell'avvenuto deposito degli atti e del tempo concesso per esaminarli e produrre i reclami sara' dato avviso dalla Commissione censuaria comunale con manifesto da pubblicarsi, nei soliti modi, entro 3 giorni dalla consegna da parte dell'Amministrazione catastale delle mappe
e degli atti coi risultati della misura e del classamento, o dalla completa definizione dei reclami in prima istanza.

4. Tanto la Commissione censuaria comunale quanto la Commissione censuaria provinciale dovranno decidere in merito ai reclami di loro competenza entro 30 giorni dalla data in cui l'Amministrazione del Catasto avra' ultimata la trasmissione dei reclami prodotti nel Comune.

5. Contro le decisioni della Commissione censuaria provinciale, che saranno depositate presso gli Uffici di attivazione del Catasto e rese ostensibili per non meno di 30 giorni, sara' ammesso, durante lo stesso periodo, il ricorso alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima e per violazione di legge.

Art. 39 Art. 31 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª

1. La risoluzione in via amministrativa delle controversie, tra l'Amministrazione finanziaria ed i possessori, relative al catasto od all'imposta sui terreni, e' demandata in prima istanza alle Commissioni censuarie comunali ed in appello alle Commissioni censuarie provinciali.

2. Nei casi contemplati dalla legge, contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali e' ammesso, ricorso alla Commissione censuaria centrale.

3. Le controversie che non si riferiscono alla determinazione degli estimi od a questioni di fatto, sono di competenza dell'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 20 marzo 1865, u. 2248, allegato E.

Art. 40 Art. 32 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; art. 5 R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17

1. I tecnici erariali incaricati di effettuare le verificazioni dei beni iscritti o da iscrivere nel catasto, e i componenti delle commissioni censuarie, purche' muniti di speciali tessere, hanno diritto di accedere alle proprieta' immobiliari per gli accertamenti del caso.

2. Chiunque fara' opposizione sara' soggetto ad una pena pecuniaria da lire 1.000 a lire 10.000.

Art. 41 Art. 33 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª

1. Costituiscono il catasto:

  1. 1) la mappa particellare;

  2. 2) l'elenco o lo schedario delle particelle;

  3. 3) il registro o schedario delle partite;

  4. 4) la matricola o schedario dei possessori.

2. Il tipo, la forma e le caratteristiche degli atti sono approvati con decreti del Ministro per le finanze anche per assicurarne la idoneita' alla elaborazione meccanografica.

3. Viene inoltre conservata presso gli uffici tecnici erariali la raccolta dei tipi di frazionamento e dei tipi particellari, che sono assoggettati alla consultazione ed al rilascio di copie alla stregua degli atti innanzi citati.

Art. 43 Art. 35 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; art. 2 R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1717; art. 2 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276

1. Daranno luogo a variazioni nell'estimo catastale, in aumento:

  1. 1° L'alluvione, la formazione di isole, il ritiro o la deviazione di acque;

  2. 2° L'introduzione di beni non ancora censiti o di beni censiti tra i fabbricati urbani;

  3. 3° Il passaggio di suolo pubblico in proprieta' privata;

  4. 4° La cessazione di esenzioni dall'imposta fondiaria stabilite dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª, o da altre leggi;

  5. 5° La revisione del classamento dei terreni migliorati di qualita' di coltura o di classe;

  6. 6° La cessazione o l'attenuazione dei vincoli forestali o delle servitu' militari che abbiano dato luogo a diminuzione di estimo;

  7. 7° Il passaggio a carico dello Stato di spese prima gravanti sui possessori per la manutenzione di opere di difesa, scolo o bonifica; in diminuzione:

  8. 1° La perenzione totale o parziale del fondo, o la perdita totale o parziale della potenza produttiva del medesimo per naturale esaurimento o per altro evento naturale avente carattere di forza maggiore, anche se non si verifica cambiamento di coltura, nonche' per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni;

  9. 2° Lo stralcio di un terreno dal catasto fondiario pel suo trasporto al catasto dei fabbricati urbani;

  10. 3° Il passaggio dei beni dalla categoria degli imponibili a quella degli esenti dall'imposta fondiaria;

  11. 4° L'applicazione di nuovi vincoli forestali o di nuove servitu' militari o l'aggravamento dei vincoli o delle servitu' preesistenti in quanto producano una effettiva diminuzione della rendita imponibile;

  12. 5° Il passaggio a carico dei possessori di spese prima gravanti sullo Stato per la manutenzione di opere di difesa, scolo o bonifica;

  13. 6° La revisione del classamento dei terreni pei quali alla qualita' di coltura allibrata in catasto risulti sostituita una qualita' di coltura di minor reddito imponibile.

2. Nessun'altra mutazione, oltre a quelle necessarie per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, sara' operata nella qualificazione, classificazione e tariffa e nell'applicazione di qualita' e classe ai singoli terreni fino alla revisione generale del catasto.8

Art. 44 Art. 36 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª

1. La revisione generale del catasto non potra' farsi prima che siano trascorsi trent'anni dall'epoca della sua attivazione.

Art. 45 Art. 3 R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, ed art. 2 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276

1. L'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici ha la facolta' di accertare se la qualita' di coltura attribuita in catasto ai singoli terreni corrisponda all'attuale, e di correggere le scritture catastali per ottenere tale corrispondenza. I miglioramenti pero' avranno effetto in catasto soltanto dopo cinque anni dall'epoca in cui il possessore dimostrera' di averli introdotti, senza pregiudizio delle maggiori esenzioni accordate dalle leggi speciali.

2. La revisione potra' essere richiesta anche dal singolo possessore per i propri fondi ogni anno nei tre mesi che seguono la pubblicazione del ruolo dell'imposta terreni. Dei risultati della revisione si terra' conto nel ruolo dell'anno successivo a quello dl presentazione della domanda.

Art. 46 Art. 37 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª

1. Le esenzioni temporanee dalla imposta fondiaria, stabilite da leggi speciali, continueranno a sussistere per tutto il tempo fissato, malgrado la revisione generale del catasto che avvenisse nell'intervallo.