REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CE) n. 3418/93 DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 1993 che stabilisce le modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977
Testo in vigore al
Art. 89
L'amministratore degli anticipi prende tutte le disposizioni necessarie per salvaguardare i fondi posti a sua disposizione.
Art. 90
Fatto salvo il controllo esercitato dal controllore finanziario, il contabile procede di persona, e per quanto possibile a scadenze ravvicinate, alla verifica dell'esistenza dei fondi affidati agli amministratori degli anticipi e a quella della tenuta della contabilità, ovvero affida tale verifica ad un contabile subalterno o ad un funzionario mandatario speciale, di regola sul posto e senza preavviso.
Art. 91
Il contabile ed il controllore finanziario si tengono reciprocamente informati del risultato delle loro verifiche e ne trasmettono comunicazione all'ordinatore.
TITOLO XIV MODALITÀ DI VERSAMENTO DEGLI INTERESSI IN CASO DI RIPETIZIONE D'INDEBITO (articolo 49 del regolamento finanziario)
Art. 92
Le disposizioni del presente titolo si applicano nei casi di ripetizione dell'indebito a favore della Comunità, fatte salve le norme eventualmente previste negli atti di base settoriali relativi alle politiche comunitarie.
Art. 93
1. L'ordine di riscossione di cui all'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento finanziario stabilisce una data di scadenza per ogni credito accertato, relativo alla ripetizione di un importo indebitamente versato.
2. Il contabile, in collegamento con l'ordinatore interessato, può accordare una dilazione per il pagamento solamente dietro domanda scritta e motivata del debitore, a condizione che questo si impegni a pagare gli interessi al tasso previsto all'articolo 94, per tutto il periodo della dilazione accordata a partire dalla data di scadenza originaria.
3. Nel caso di una concessione di dilazione, il contabile può richiedere al debitore, per una migliore tutela dei diritti della Comunità, un deposito di una garanzia che copra il debito sia in capitale che in interessi.
Art. 94
1. Qualsiasi credito, non pagato alla scadenza, produce interessi secondo le disposizioni seguenti:
— per i crediti espressi in ecu, al tasso d'interesse applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria alle sue operazioni in ecu (10), maggiorato di un punto e mezzo,
— per i crediti espressi in moneta nazionale, al tasso d'interesse interbancario venditore a tre mesi per il mercato interessato, maggiorato di un punto e mezzo.
2. Si applica il tasso d'interesse in vigore durante il mese in cui viene a scadere il credito.
3. Gli interessi decorrono dalla data di scadenza, stabilita nell'ordine di riscossione, fino al giorno del pagamento integrale del debito.
Art. 95
Il contabile, d'intesa con il controllore finanziario, può rinunciare alla riscossione degli interessi qualora la loro incidenza finanziaria - sia a causa dell'importo che della durata del ritardo - sia minima rispetto al costo amministrativo dell'operazione.
Art. 96
Ogni pagamento parziale viene imputato innanzitutto agli interessi di mora, determinati secondo le disposizioni dell'articolo 94, e successivamente al capitale.
TITOLO XV PROCEDIMENTI DI GARA (asta e licitazione) (articolo 57 del regolamento finanziario)
Art. 97
Le disposizioni del presente titolo si applicano senza pregiudizio di quelle degli articoli da 126 a 129.
Art. 98
I bandi di gara assumono la forma, per quanto possibile, di un formulario tipo o di un testo tipo.
Art. 99
I bandi di gara contengono segnatamente le indicazioni relative:
a) alle modalità di deposito e di presentazione delle offerte, in particolare l'eventuale obbligo di compilare un formulario tipo di risposta;
b) all'applicazione del protocollo sui privilegi ed immunità, oltre ai riferimenti al capitolato generale relativo al contratto di cui trattasi (forniture, lavori, prestazioni o pubblicazioni), ed eventualmente al documento relativo alle condizioni specifiche del contratto;
c) ad una clausola in base alla quale la presentazione di un'offerta implica l'accettazione del capitolato cui si riferisce;
d) alle condizioni di visita, che vanno precisate esattamente allorché è prevista una visita in loco;
e) al periodo di validità delle offerte durante il quale il concorrente deve tener ferme tutte le condizioni della sua offerta;
f) alle penali previste come sanzione per l'inadempimento delle clausole del contratto;
g) agli elementi che le fatture (o i documenti giustificativi a corredo delle stesse) debbono contenere secondo le disposizioni degli articoli da 65 a 73;
h) al divieto di qualsiasi contatto tra l'istituzione ed il concorrente, salvo, eccezionalmente, nei seguenti casi:
— prima della data ultima per il deposito delle offerte:
— su iniziativa dei concorrenti,
— su iniziativa dell'istituzione,
— dopo l'apertura delle offerte e su iniziativa dei servizi dell'istituzione,
— qualora un'offerta richieda chiarimenti o si tratti di correggere errori materiali manifesti contenuti nella redazione dell'offerta, l'istituzione può prendere l'iniziativa di mettersi in contatto con il concorrente.
è possibile comunicare loro informazioni supplementari nell'intento specifico di chiarire la natura della gara;
se i servizi dell'istituzione rilevano un errore, un'imprecisione, un'omissione o qualsiasi altro difetto materiale nella redazione del testo del bando, possono informarne gli interessati, secondo modalità strettamente identiche a quelle del bando di gara;
Art. 100
In tutti i casi in cui si sono avuti contatti secondo il disposto dell'articolo 99, lettera h), viene inviata una «nota per il fascicolo» e nella relazione trasmessa in seguito alla commissione consultiva per gli acquisti e i contratti viene fatta menzione dei contatti.
Art. 101
Il capitolato generale relativo al contratto di cui trattasi viene allegato al bando di gara. Eventualmente viene accluso anche un documento che contenga le condizioni specifiche del contratto.
Art. 102
Il termine per la presentazione delle offerte viene stabilito in base alla natura del contratto, tenuto conto del tempo necessario per la preparazione della risposta al bando di gara.
Art. 103
La trasmissione delle offerte avviene a scelta dei concorrenti:
— tramite il servizio postale,
— mediante presentazione presso i servizi dell'istituzione, direttamente o tramite un mandatario del concorrente, compresi i servizi di distribuzione privati,
e il bando di gara deve allora precisare che sarà considerata la data di presentazione alla spedizione, di cui fa fede il timbro postale. Le spedizioni tramite posta devono obbligatoriamente essere fatte per raccomandata;
e il bando di gara deve allora indicare il giorno e l'ora entro i quali i plichi vanno presentati presso l'istituzione e precisare il servizio cui vanno consegnati contro ricevuta datata e firmata.
In questi due casi la data è identica. Onde conservare il segreto ed evitare qualsiasi difficoltà, nel bando di gara figurerà la seguente indicazione:
«L'offerta deve essere inviata in doppia busta chiusa; oltre all'indicazione del servizio destinatario, come indicato nel bando di gara, la busta interna deve recare la dicitura: "Bando di gara - Non deve essere aperta dal servizio postale interno". Qualora vengano utilizzate buste autoadesive, esse saranno chiuse mediante nastro adesivo sul quale sarà apposta la firma del mittente».
Art. 104
Tutte le offerte devono essere aperte.
Le offerte vengono aperte da una commissione appositamente designata. Il controllore finanziario deve essere informato dell'apertura delle offerte. Il controllore finanziario, o un suo rappresentante, può assistere all'apertura come osservatore, se lo ritiene opportuno.
Le offerte non conformi ai requisiti specificati nel bando di gara vengono eliminate.
I membri della commissione devono parafare ciascuna pagina di ciascuna offerta e redigere il verbale dell'apertura delle offerte ricevute identificando quelle conformi e quelle non conformi, e motivando i rifiuti per non conformità.
Art. 105
Tutti i concorrenti sono informati del seguito riservato alla loro offerta.
TITOLO XVI DETERMINAZIONE DELLE DIFFERENTI SOGLIE NEL SETTORE DEI CONTRATTI (articolo 128 del regolamento finanziario)
Art. 106
L'importo al di sotto del quale si può procedere per trattativa privata sulla base dell'articolo 58, lettera a) del regolamento finanziario è fissato a 12 000 ECU.
Art. 107
Il limite a partire dal quale è competente la CCAC secondo l'articolo 60 del regolamento finanziario, è fissato a 42 000 ECU.
Art. 108
Il limite a partire dal quale è obbligatoria la costituzione della cauzione prevista dall'articolo 62 del regolamento finanziario è fissato a 300 000 ECU.
Art. 109
I limiti al di sotto dei quali si può procedere in base a semplice fattura o nota spese, sulla base dell'articolo 63 del regolamento finanziario, sono fissati a:
— 900 ECU per la spese effettuate nelle sedi provvisorie dell'istituzione;
— 2 400 ECU per le spese effettuate al di fuori delle sedi provvisorie dell'istituzione.