Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 156 del 1974
Massime (1)
Massima n. 7294
- Lavoro (rapporto di)
- Tirocinio (apprendistato)
- Risoluzione del rapporto
- Legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 10
- Esclusione degli apprendisti dalla tutela integrale prevista dalla legge
- Contrasto con art. 3 Cost.
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza per già dichiarata illegittimità della norma impugnata.
Leggi la massima
La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa a una disposizione di legge che una precedente pronuncia della Corte abbia già riconosciuto illegittima. (Nella specie, era stata proposta - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966 n. 604, sui licenziamenti individuali, nella parte in cui non comprendeva fra i destinatari delle norme dettate dalla legge stessa gli apprendisti). Cfr.: sent. n. 169 del 1973.
Norme impugnate
- art. 10 legge 15 luglio 1966, n. 604
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1973 dal pretore di Terni nel procedimento civile vertente tra Marchetti Morena e la ditta maglificio Gorini Biagio, iscritta al n. 233 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973.
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1974 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
punto 1
Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il pretore di Terni ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui non comprende fra i destinatari delle norme dettate dalla legge stessa gli apprendisti.
punto 2
Considerato che con sentenza n. 169 del 1973 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 10 nella parte denunziata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione dall'ordinanza in epigrafe, dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte denunziata, con sentenza n. 169 del 1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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