Sez. 3, Sentenza n. 2635 del 23/08/1962 (Rv. 253932 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - NULLITA DI SCRITTURE NON REGISTRATE - REGISTRAZIONE (MANCATA; EFFETTI) - CONTRATTI TRASLATIVI DI IMMOBILI NON REGISTRATI - SANATORIA - CONDIZIONI - INTEGRALE VERSAMENTO DEL PREZZO.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - NULLITA DI SCRITTURE NON REGISTRATE - REGISTRAZIONE (MANCATA; EFFETTI) - CONTRATTI TRASLATIVI DI IMMOBILI NON REGISTRATI - SANATORIA - CONDIZIONI - INTEGRALE VERSAMENTO DEL PREZZO.*
La sanatoria della nullita delle scritture private, portanti trasferimenti di beni immobili e non sottoposte a registrazione nei termini di cui al RDL 27 settembre 1941 n 1015, prevista dalla legge 26 gennaio 1952, n 29, trova applicazione soltanto nell'ipotesi in cui l'acquirente abbia adempiuto integralmente all'obbligazione di pagare il prezzo. (V 1598/59).*
Riferimenti normativi: Legge 27/09/1941 num. 1015 art. 2 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/09/1941 num. 1015 CORTE COST., Legge 26/01/1952 num. 29 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)