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REGOLAMENTO (CEE) N. 2408/92 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1992 sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie

Testo in vigore al

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che è importante definire, entro il 31 dicembre 1992, una politica dei trasporti aerei per il mercato interno, in conformità del disposto dell'articolo 8 A del trattato;

considerando che il mercato interno consisterà in uno spazio senza frontiere interne in cui sarà garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che la decisione 87/602/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1987, sulla ripartizione della capacità passeggeri tra vettori aerei nei servizi di linea tra Stati membri e sull'accesso dei vettori aerei alle rotte di servizio aereo di linea tra Stati membri4 e il regolamento (CEE) n. 2343/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, sull'accesso dei vettori aerei alle rotte intracomunitarie di servizio aereo di linea e sulla ripartizione della capacità passeggeri fra vettori aerei nei servizi aerei di linea tra Stati membri5 costituiscono i primi passi verso la realizzazione del mercato interno per quanto riguarda l'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie dei voli di linea;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2343/90, il Consiglio ha deciso di procedere alla revisione di detto regolamento entro il 30 giugno 1992;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2343/90, il Consiglio ha deciso di istituire norme per disciplinare l'autorizzazione delle rotte, da applicarsi a decorrere dal 1o luglio 1992;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2343/90, il Consiglio ha deciso di abolire le restrizioni della capacità tra Stati membri entro il 1o gennaio 1993;

considerando che, nel regolamento (CEE) n. 2343/90, il Consiglio ha confermato che i diritti di traffico di cabotaggio costituiscono parte integrante del mercato interno;

considerando che il Regno Unito ed il Regno di Spagna, in una dichiarazione comune rilasciata a Londra il 2 dicembre 1987 dai ministri degli affari esteri dei due paesi, hanno convenuto di prendere misure per una maggiore cooperazione nell'utilizzazione dell'aeroporto di Gibilterra e che tali misure non sono ancora operative;

considerando che lo sviluppo del sistema del traffico aereo nelle isole della Grecia e nelle isole atlantiche che compongono la regione autonoma delle Azzorre risulta attualmente inadeguato e che per questo motivo il presente regolamento non dovrebbe, temporaneamente, essere applicato agli aeroporti situati su tali isole;

considerando che, per stimolare lo sviluppo del settore dei trasporti aerei della Comunità e assicurare così servizi migliori agli utenti, è necessario eliminare le restrizioni relative alle designazioni multiple e ai diritti di traffico di quinta libertà e procedere alla progressiva introduzione dei diritti di cabotaggio;

considerando che, in casi limitati, è necessario prendere provvedimenti speciali per oneri di servizio pubblico necessari al mantenimento di servizi aerei adeguati con regioni nazionali;

considerando che è necessario prevedere disposizioni particolari per nuovi servizi aerei tra aeroporti regionali;

considerando che, ai fini della pianificazione dei trasporti aerei, è necessario riconoscere agli Stati membri il diritto di fissare regole non discriminatorie per la ripartizione del traffico aereo tra aeroporti appartenenti a uno stesso sistema aeroportuale;

considerando che l'esercizio dei diritti di traffico deve essere compatibile con le norme operative in materia di sicurezza, protezione dell'ambiente e condizioni relative all'accesso agli aeroporti e non deve essere soggetto a discriminazioni;

considerando che, alla luce dei problemi relativi alla congestione o legati all'ambiente occorre prevedere la possibilità di imporre alcune limitazioni all'esercizio dei diritti di traffico;

considerando che, tenuto conto della situazione concorrenziale del mercato, occorre stabilire disposizioni atte a prevenire effetti economici ingiustificati sui vettori aerei;

considerando che è necessario specificare i doveri degli Stati membri e dei vettori aerei per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni necessarie;

considerando che è opportuno garantire che l'accesso al mercato per servizi aerei dello stesso tipo sia accertato e valutato secondo criteri identici;

considerando che è opportuno che tutte le questioni relative all'accesso al mercato siano trattate nello stesso regolamento;

considerando che il presente regolamento sostituisce parzialmente i regolamenti (CEE) n. 2343/90 e (CEE) n. 294/91, del 4 febbraio 1991, relativo all'esercizio dei servizi aerei per il trasporto di merci tra Stati membri6,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1992. Per il Consiglio Il Presidente J. COPE (7) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.