Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8835 del 10/04/2018 (Rv. 648717 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE | Deposito a mezzo posta di memorie ex art. 380 bis c.p.c. - Inammissibilità - Conseguenze - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE
In tema di giudizio di cassazione, le memorie ex art. 380 bis c.p.c., se depositate a mezzo posta, devono essere dichiarate inammissibili, tanto che nulla in esse proposto possa essere preso in considerazione, non essendo applicabile l'art. 134 disp. att. c.p.c. in quanto previsto esclusivamente per il ricorso ed in controricorso.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)