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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8835 del 10/04/2018 (Rv. 648717 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE | Deposito a mezzo posta di memorie ex art. 380 bis c.p.c. - Inammissibilità - Conseguenze - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648717-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE

In tema di giudizio di cassazione, le memorie ex art. 380 bis c.p.c., se depositate a mezzo posta, devono essere dichiarate inammissibili, tanto che nulla in esse proposto possa essere preso in considerazione, non essendo applicabile l'art. 134 disp. att. c.p.c. in quanto previsto esclusivamente per il ricorso ed in controricorso.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)